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CERTIFICAZIONE ESECUZIONE LAVORI ESEGUITI ALL’ESTERO DA IMPRESE ITALIANE ADEMPIMENTI E ISTRUZIONI – ART. 84 DPR 207/2010

Ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è istituito l’elenco dei tecnici di fiducia dell’Ambasciata d’Italia ad Accra, per le sole attività ivi previste.

I soggetti in possesso dei requisiti possono fare domanda di iscrizione, per i soli fini connessi all’emissione dei certificati lavori di cui all’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità di seguito specificate.


Il presente avviso non ha scadenza. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento e l’iscrizione ha validità permanente, sino al verificarsi di una delle cause di cancellazione di seguito specificate. Gli iscritti dovranno altresì impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa al proprio status ed ai propri recapiti.


A seguito alla verifica della completezza della domanda, il nominativo dell’iscritto, insieme al deposito della firma e del timbro di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, è aggiunto all’“Elenco dei tecnici di fiducia dell’Ambasciata d’Italia ad Accra per l’attuazione dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”, che viene trasmesso a ciascuna impresa che richiede la certificazione di lavori effettuati nel territorio di questa Circoscrizione consolare.


Lo scrivente si riserva di effettuare controlli sulle informazioni comunicate sia all’atto dell’iscrizione sia in allegato a ciascun certificato, e di attivare il relativo procedimento presso gli enti e le autorità competenti, localmente e in Italia, in caso di dichiarazioni mendaci o omissione di informazioni pregiudizievoli l’emissione del documento.


 


Procedura di emissione dei certificati di esecuzione lavori all’estero


 


Iscrizione dei professionisti all’elenco.


I professionisti che ritengono di possedere i requisiti di seguito indicati presentano apposita domanda di iscrizione, secondo il modello allegato al presente avviso, corredata della documentazione richiesta. L’iscrizione è a tempo indeterminato.


 


Istituzione e tenuta dell’elenco.


L’Ambasciata d’Italia ad Accra istituisce e custodisce l’elenco dei tecnici che hanno presentato regolare domanda e depositato timbro e firma, e lo mantiene aggiornato nel tempo. Gli interessati sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alla prima istanza di iscrizione.


 


Presentazione di domanda di certificazione da parte di un’impresa Italiana.


Le imprese italiane che intendono certificare lavori eseguiti nella circoscrizione consolare di questa Ambasciata (il territorio Repubblica del Togo) ai fini della qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 presentano richiesta a questa Ambasciata, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito internet. Se viene presentata domanda per la certificazione di un’opera realizzata al di fuori del territorio della circoscrizione consolare di questa Ambasciata, viene inoltrata alla Sede competente dandone notizia al richiedente. Se un’unica opera a rete (esempio: stradale) è stata realizzata su due diverse circoscrizioni, la domanda può essere presentata indifferentemente in una delle due Sedi competenti, ma non in entrambe.


 


Invio dell’elenco dei tecnici all’impresa richiedente.


Questa Ambasciata d’Italia ad Accra, verificata la localizzazione dell’opera da certificare secondo quanto attestato dal richiedente, trasmette a mezzo PEC all’impresa richiedente l’elenco dei tecnici di fiducia espunto del timbro e della firma depositati.


 


Attività dell’impresa.


L’impresa contatta uno o più tecnici presenti sull’elenco, in osservanza delle condizioni di incompatibilità appresso indicate, e concorda in autonomia costo, forma e contenuti della prestazione, ferme restando le norme italiane, locali e/internazionali applicabili ai contratti tra privati sotto il profilo civilistico, fiscale e previdenziale.


 


Attività del tecnico di fiducia.


Il tecnico di fiducia incaricato dall’impresa, presa visione degli atti comprovanti gli elementi tecnico economici da certificare eventualmente anche eseguendo visite sul sito, redige il certificato sull’apposito “modello B semplificato” redatto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 scaricabile sul sito internet di questa Ambasciata e lo trasmette all’impresa richiedente e all’Ufficio consolare in formato cartaceo ed elettronico, datato, timbrato e firmato unitamente alla dichiarazione sulle condizioni di incompatibilità, anch’essa scaricabile dal sito, e alla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del servizio, pari a Euro 100,00 per le prime 8 pagine e Euro 10,00 per ciascuna pagina a partire dalla nona, secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate sul sito. Il Certificato è trasmesso anche in formato elettronico (su supporto fisico o inviato tramite PEC).


 


Attività della Sede.


L’ufficio consolare di questa Ambasciata, ricevuta la certificazione, provvede a verificare la corrispondenza del nominativo, timbro e firma presente sul certificato con uno dei tecnici presenti in elenco. In caso negativo il CEL è restituito al mittente, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di sospetta violazione della norma.


In caso di corrispondenza positiva, il Certificato viene inserito sul portale AVCP.it, nell’apposita sezione. La documentazione cartacea viene scansionata e trasmessa alla “Struttura Centrale” del MAE, e custodita agli atti per eventuali successive verifiche e controlli.


 


Attività della struttura centrale del MAE.


La “Struttura Centrale” del MAE provvede, una volta verificata la corrispondenza dei dati inseriti rispetto a quelli indicati sul cartaceo scansionato, ad inserire telematicamente il CEL sul database del Casellario delle Imprese.


 


Trasparenza del procedimento. I tecnici di fiducia e le imprese richiedenti potranno verificare in tempo reale sul portale AVCP.it lo stato di avanzamento delle proprie istanze dal momento della presentazione del Certificato cartaceo sino all’inserimento sul Casellario delle Imprese, e comunicare con questa Ambasciata e la Struttura Centrale del MAE agli indirizzi amb.accra@cert.esteri.it e dgai.03-cel@cert.esteri.it


Requisiti


Per ottenere l’accreditamento il tecnico deve:


a)      possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano nell’iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri o architetti);


b)      possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all’ordinamento dello Stato in cui è stata realizzata l’opera, sono necessari per certificare la medesima;


c)      conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legisativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)


 


Modalità di presentazione delle domande


I soggetti in possesso dei requisiti possono iscriversi in qualsiasi momento e senza scadenza all’elenco dei tecnici di fiducia, compilando l’apposito modulo e recapitandolo o inviandolo all’Ambasciata d’Italia ad Accra, completo della firma autografa e del timbro di iscrizione all’ordine professionale, esclusivamente nei modi seguenti:


         in originale recapitato a mano al seguente indirizzo: Jawaharlal Nehru Road Accra   e nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 per il deposito della firma e del timbro; in tal caso la firma è apposta alla presenza del funzionario dell’Ambasciata d’Italia ad Accra e previa esibizione di un documento di identità;


         autenticato da un notaio o pubblico ufficiale e trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata.


         trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata con firma digitale conforme al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 ed in particolare al comma 4 in caso di certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea.


 


Condizioni di incompatibilità


Il tecnico che emette il certificato non può essere:


1)     Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;


2)     Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di società, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle certificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;


3)     Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;


4)     Congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.


Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato a ciascun certificato.


All’atto dell’accreditamento del tecnico di fiducia, questa Ambasciata verifica presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Università) l’autenticità dei requisiti prodotti secondo la norma applicabile in Ghana (laurea, abilitazione, iscrizione all’ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l’accreditamento, è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti.


Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilità, il medesimo è immediatamente cancellato d’ufficio dall’elenco dei tecnici accreditati; contestualmente è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti italiane e locali.


 


Cancellazione


La cancellazione è attuata:


         per violazione dei requisiti o delle norme che regolano la certificazione;


         per perdita di uno qualsiasi dei requisiti;