Il Decreto del Ministero della Salute dell’1 febbraio 2016 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art.2, comma, che “ai cittadini italiani residentiall’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata per le suddette prestazioni sanitarie”.
Alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazione e della valutazione qui comunicata dal Ministero della Salute – la condizione di emigrato di cui all’art. 2 comma 2 del citato decreto, presuppone per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve piu’ essere attestata dall’Autorita consolare poiche’ piu’ semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.
Autocertificazione : di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche di risiedere all’estero, incicando il Comune di iscrizione AIRE.