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Visto nazionale per “motivi familiari”

A seguito della recente modifica dell’art. 23 del DL 30/2007, a partire dal 1 giugno 2024, i familiari stranieri di cittadini italiani/UE che si recheranno in Italia ai fini del ricongiungimento familiare, dovranno richiedere un visto nazionale per “motivi familiari”, come previsto dal D.I. 850/2011 allegato A punto 10, pur non essendo previsto il rilascio di Nulla Osta dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione .

Requisiti e condizioni:

I familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare sono esclusivamente quelli individuati all’art. 2 del DL 30/2007:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Sono equiparati al discendente diretto/ascendente diretto anche gli adottati/adottanti ed i minori sottoposti a tutela/affido permanente con provvedimenti emessi ai sensi della L. 184/83.

 

I familiari entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia dovranno fare richiesta, compilando l’apposito kit presso gli Uffici Postali, del permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”.

 

Documentazione:

  • Lettera di invito del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l’intenzione di esercitare il diritto all’unità familiare corredata da un documento di identità valido.
  • Documentazione di stato civile attestante la condizione di familiare ai sensi dell’art. 2 del DL 30/2007 tradotta e legalizzata, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia.
  • Nei casi in cui è previsto l’accertamento del carico, opportuna documentazione a sostegno

Ai familiari (art. 2 del Dl 30/2007) che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario per periodi inferiori ai 3 mesi, continuerà a rilasciarsi un visto per turismo/visita a familiare.

Agli altri familiari (art.3 del DL 30/2007) che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario per periodi inferiori ai 3 mesi verrà rilasciato un visto ordinario per turismo/visita a familiare.